Statuto

Indice

Capo I - Disposizioni generali

  • Art. 1 - Natura giuridica e fonti normative
  • Art. 2 - Finalità e attività
  • Art. 3 - Parimonio e mezzi finanziari

Capo II - Organi centrali dell'Università

  • Art. 4 - Organi dell'Università
  • Art. 5 - Consiglio di Amministrazione - Composizione
  • Art. 6 - Consiglio di Amministrazione - Funzionamento
  • Art. 7 - Consiglio di Amministrazione - Competenze
  • Art. 8 - Comitato esecutivo
  • Art. 9 - Presidente
  • Art. 10 - Vice Presidente
  • Art. 11 - Consigliere delegato
  • Art. 12 - Rettore
  • Art. 13 - Senato Accademico - Composizione e competenze

Capo III - Struttura e organizzazione dell'Università

  • Art. 14 - Strutture didattiche, di ricerca ed amministrative
  • Art. 15 - Le Facoltà
  • Art. 16 - Preside di Facoltà
  • Art. 17 - Ricerca
  • Art. 18 - Strutture amministrative

Capo IV - Organi di verifica

  • Art. 19 - Organi di verifica
  • Art. 20 - Nucleo di Valutazione di Ateneo
  • Art. 21 - Collegio dei revisori dei conti

Capo V - Professori, ricercatori, personale tecnico-amministrativo

  • Art. 22 - Insegnamenti e attività didattica
  • Art. 23 - Professori e ricercatori: nomina, organico e trattamento economico e giuridico
  • Art. 24 - Contratti a tempo determinato
  • Art. 25 - Personale tecnico-amministrativo

Capo VI - Studenti

  • Art. 26 - Ammissione
  • Art. 27 - Attività di orientamento e tutorato
  • Art. 28 - Diritto allo studio
  • Art. 29 - Il contratto con lo studente
  • Art. 30 - Carta dei servizi

Capo VII - Norme transitorie e finali

  • Art. 31 - Facoltà e Presidi
  • Art. 32 - Prima applicazione
  • Art. 33 - Devoluzione del patrimonio
  • Art. 34 - Entrata in vigore

Statuto completo

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Natura giuridica e fonti normative

  • 1.1 È istituita in Roma l'Università TEL.M.A,di seguito denominata Università, con personalità giuridica ed autonomia didattica, organizzativa ed amministrativa.
  • 1.2 Sono fonti normative specifiche dell'Università:
    • le disposizioni costituzionali e le disposizioni di legge sull'istruzione superiore riguardanti le Università non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale;
    • il decreto ministeriale 17 aprile 2003, in attuazione dell'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
    • il presente Statuto;
    • i regolamenti richiamati nello Statuto e quelli riguardanti ulteriori specifiche materie, approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 2 - Finalità e attività

  • 2.1 L'Università ha lo scopo di operare nella formazione, qualificazione e diffusione della cultura adeguando il proprio intervento alle mutevoli condizioni del sistema socio-economico e tecnologico al fine di favorire l'accesso degli studenti nel mercato del lavoro.
  • 2.2 Per il perseguimento di tali obiettivi l'Università oltre che attività di ricerca, sperimentazione e studio, ai sensi del decreto Ministeriale 17 aprile 2003, svolge attività di formazione utilizzando le metodologie e tecnologie informatiche e telematiche della formazione a distanza. A tale fine inoltre l'Università adotta ogni iniziativa idonea a:
    • favorire l'accesso degli studenti ai corsi di studio a distanza;
    • offrire un alto grado di indipendenza del percorso didattico;
    • garantire il monitoraggio continuo del livello di apprendimento;
    • supportare lo studente per migliorare la comprensione dei contenuti didattici.
  • 2.3 L'Università promuove la cooperazione culturale e scientifica nazionale ed internazionale, favorisce l'integrazione europea delle strutture universitarie e facilita il riconoscimento dei curricula didattici e dei titoli accademici.
  • 2.4 L'Università assicura la libertà di ricerca e di insegnamento garantita dalla Costituzione.
  • 2.5 Professori, ricercatori, personale tecnico-amministrativo e studenti, quali componenti dell'Università, contribuiscono, nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilità, al raggiungimento dei fini istituzionali.
  • 2.6 L'Università cura l'istruzione universitaria a tutti i livelli degli ordinamenti didattici previsti per legge, opera nel campo della formazione culturale campo della formazione culturale e professionale, attraverso scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento, di aggiornamento e di cultura, seminari, nonché attraverso attività propedeutiche all'insegnamento superiore e all'esercizio delle professioni. Essa cura altresì la formazione e l'aggiornamento del proprio personale e può attivare iniziative editoriali, in particolare di tipo multimediale.
  • 2.7 L'Università può conferire i titoli di laurea (L), Laurea specialistica (LS), Diploma di specializzazione(DS) e Dottorato di ricerca (DR) al termine dei rispettivi corsi di studio a distanza. Può altresì rilasciare, ai sensi dell'art. 3, comma 8 del Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, Master di I e II livello al termine di corsi di perfezionamento scientifico ed alta formazione permanente e ricorrente successivi al conseguimento della Laurea e della Laurea specialistica.
  • 2.8 L'Università può rilasciare inoltre specifici attestati relativi ai corsi di alta specializzazione e di perfezionamento e alle altre attività istituzionali da essa organizzate.
  • 2.9 Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Università intrattiene rapporti con enti pubblici e privati, italiani ed esteri. Può stipulare contratti e convenzioni per attività didattica e di ricerca, di consulenza professionale e di servizio a favore di terzi. Può costituire, partecipare a, e/o controllare società di capitali, e costituire centri e servizi interdipartimentali e interuniversitari e intrattenere collaborazioni nel campo della ricerca, della didattica e della cultura. Può altresì promuovere, e partecipare, a consorzi con altre università, organizzazioni ed enti pubblici e privati, italiani e stranieri.
  • 2.10 Per favorire il confronto su problemi connessi all'attuazione dei propri fini istituzionali l'Università garantisce la circolazione delle informazioni all'interno e all'esterno della propria sede.

Art. 3 - Patrimonio e mezzi finanziari

  • 3.1 L'Università è promossa e sostenuta dal Consorzio TEL.M.A. che ne assicura il perseguimento dei fini istituzionali e provvede ai relativi mezzi necessari per il funzionamento.
  • 3.2 Altri mezzi finanziari per il funzionamento e lo sviluppo dell'Università sono costituiti da:
    • i proventi delle tasse universitarie e dei contributi a carico degli studenti;
    • altri proventi delle attività istituzionali;
    • le erogazioni e i fondi ad essa conferiti a qualunque titolo, da enti pubblici, imprese e privati interessati al raggiungimento dei suoi fini istituzionali, siano essi italiani o esteri.

Capo II - Organi centrali dell'Università

Art. 4 - Organi dell'Università

  • 4.1 Sono organi centrali dell'Università:
    1. il Consiglio di Amministrazione;
    2. il Comitato esecutivo;
    3. il Presidente;
    4. il Consigliere delegato (ove nominato);
    5. il Rettore;
    6. il Senato Accademico;
    7. Nucleo di valutazione;
    8. Collegio dei revisori dei conti;
    9. Comitato didattico.

Art. 5 - Consiglio di Amministrazione - Composizione

  • 5.1 Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di governo amministrativo e di gestione economica e patrimoniale dell'Università.
  • 5.2 Esso si compone di 9 membri nominati dal Consiglio del Consorzio TEL.M.A. tra cui il Presidente, nonché da:
    • Rettore;
    • Un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca;
    • Un membro designato dal Senato Accademico tra i professori di ruolo dell'Università;
    • un rappresentante designato di concerto tra il Ministero dei Beni Attività Culturali ed il Ministero delle Attività Produttive.
  • 5.3 La mancata nomina di una o più rappresentanze di cui al punto b, c e d non inficia la validità di costituzione del Consiglio di Amministrazione.
  • 5.4 Tutti i componenti il Consiglio, ad eccezione del Rettore, rimangono in carica cinque anni e possono essere confermati. Il Rettore rimane in carica per la durata del suo mandato.
  • 5.5 I membri del Consiglio nominati in sostituzione di altri che venissero a cessare nel corso del quinquennio rimangono in carica per il tempo per il quale sarebbero rimasti i loro predecessori.
  • 5.6 Il Consiglio nomina il segretario che può essere scelto anche tra persone estranee al Consiglio.

Art. 6 - Consiglio di Amministrazione - Funzionamento

  • 6.1 Il Consiglio è convocato dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente o, in assenza di quest'ultimo, dal Consigliere delegato (ove nominati), ogni qualvolta si renda necessario o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno.
  • 6.2 Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le delibere riguardanti modifiche statutarie è necessario il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione.
  • 6.3 Alle riunioni del Consiglio partecipano senza diritto di voto il Direttore amministrativo, il segretario e ,con l'approvazione del Consiglio, le persone di volta in volta proposte dal Presidente.

Art. 7 - Consiglio di Amministrazione - Competenze

  • 7.1 Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le attribuzioni agli altri organi previsti dal presente Statuto
  • 7.2 Compete al Consiglio di Amministrazione:
    • determinare l'indirizzo generale di sviluppo dell'Università in funzione delle finalità istituzionali;
    • decidere sulle questioni patrimoniali dell'Università;
    • deliberare lo Statuto e le relative modifiche. Per le materie relative all'ordinamento didattico delibera su proposta del Senato Accademico;
    • deliberare i regolamenti per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
    • approvare gli altri regolamenti che il presente Statuto non attribuisca a organi diversi.
  • 7.3 In particolare spetta al Consiglio di Amministrazione:
    • deliberare la costituzione del Comitato esecutivo determinando il numero dei componenti, le competenze allo stesso delegate e nominandone i componenti non di diritto;
    • approvare il bilancio consuntivo e il bilancio di previsione dell'Università;
    • approvare i programmi di ricerca con i relativi finanziamenti;
    • nominare il Rettore;
    • nominare i Presidi di Facoltà;
    • deliberare su proposta del Senato Accademico, il Regolamento didattica di Ateneo;
    • deliberare l'attivazione delle strutture didattiche, Facoltà e classi e dei relativi corsi di studio, su proposta delle Facoltà;
    • deliberare gli organici dei docenti e dei ricercatori;
    • deliberare in materia di tasse e contributi a carico degli studenti e di criteri per gli esami;
    • deliberare la nomina del Direttore Amministrativo;
    • deliberare l'assunzione del personale non docente con qualifica dirigenziale;
    • nominare i membri del Nucleo di Valutazione ed approvare il regolamento di funzionamento.
  • 7.4 Inoltre spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare:
    1. su proposta dei Consigli di Facoltà, in ordine agli insegnamenti ai quali attribuire i posti di ruolo vacanti e alle nomine dei professori di ruolo da chiamare alle cattedre stesse, nonchè in ordine all'assegnazione dei posti di ricercatori di ruolo ed alle nomine stesse;
    2. su proposta dei Consigli di Facoltà, in ordine agli insegnamenti da attivare in ciascun anno accademico e agli incarichi e contratti da conferire, a professori e ricercatori di altre Università, nonché a persone di alta qualificazione scientifica e professionale;
    3. in ordine al trattamento economico del personale docente, alle indennità di carica del Rettore e degli altri docenti con incarichi istituzionali;
    4. in ordine al conferimento di borse di studio e di perfezionamento e degli assegni di ricerca;
    5. in ordine alla determinazione degli organici del personale non docente, nonché ai relativi provvedimenti concernenti lo stato giuridico ed economico;
    6. in ordine alle controversie e alle relative determinazioni transattive;
    7. all'accettazione di donazioni, eredità e legati;
    8. all'assunzione e cessione di partecipazioni finanziarie;
    9. su ogni altra materia di ordinaria e straordinaria amministrazione non attribuita alla competenza di altri organi previsti dal presente Statuto.

Art. 8 - Comitato esecutivo

  • 8.1 Il Comitato esecutivo, quando istituito, è formato da componenti in numero di 5, compresi quali componenti di diritto:
    • il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
    • il Vice Presidente, se nominato;
    • il Rettore;
    • il Consigliere delegato, ove nominato.
  • 8.1 I componenti non di diritto sono nominati dal Consiglio di Amministrazione. Alle riunioni del Comitato esecutivo partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Amministrativo.
  • 8.2 Il Comitato esecutivo è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato, o dal Consigliere delegato, ove nominato. La funzione di segretario del Comitato esecutivo è esercitata dal segretario del Consiglio di Amministrazione.
  • 8.3 Il Comitato esecutivo, quando costituito, delibera in base ai poteri ad esso delegati dal Consiglio di Amministrazione. Le delibere sono portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.
  • 8.4 In caso d'urgenza il Comitato esecutivo può deliberare anche in ordine alle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione di quelle dallo stesso tassativamente escluse. Di tali deliberazioni riferisce al Consiglio di Amministrazione per la ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 9 - Presidente

  • 9.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca e presiede le adunanze del Consiglio stesso e del Comitato esecutivo, ove costituito.
  • 9.2 Il Presidente in particolare:
    • provvede a garantire l'adempimento delle finalità statutarie;
    • ha la rappresentanza legale dell'Università;
    • assicura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo, fatte salve le competenze del Rettore in materia scientifica e didattica;
    • propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore Amministrativo;
    • nell'eventualità che non sia possibile la regolare convocazione del Consiglio di Amministrazione e/o del Comitato esecutivo, e nelle materie di competenza degli stessi organi, può adottare provvedimenti urgenti o delegarne l'adozione al Consigliere delegato. Tali provvedimenti dovranno essere portati alla ratifica rispettivamente del Consiglio di Amministrazione o del Comitato esecutivo nella prima successiva adunanza.
  • 9.3 Il Presidente viene nominato dal Consiglio del Consorzio TEL.M.A.

Art. 10 - Vice Presidente

  • 10.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare al proprio interno un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 11 - Consigliere delegato

  • 11.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare, al proprio interno, un Consigliere delegato che dura in carica quanto il Consiglio stesso e può essere riconfermato.
  • 11.2 Il Consigliere delegato svolge le funzioni conferite con delega dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente. Sostituisce, in caso di assenza o di impedimento, il Presidente, quando non sia stato nominato un Vice Presidente.

Art. 12 - Rettore

  • 12.1 Il Rettore è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i professori di prima fascia dell'Università o tra personalità del mondo accademico, scientifico e professionale di riconosciuto valore, dura in carica 5 anni e può essere confermato.
  • 12.2 Il Rettore:
    • rappresenta l'Università nelle manifestazioni accademiche e culturali e nel conferimento dei titoli accademici;
    • cura l'osservanza delle norme concernenti l'ordinamento universitario; vigila sull'espletamento dell'attività didattica e scientifica;
    • fa parte di diritto, per la durata del Suo mandato, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo ove costituito;
    • convoca e presiede il Senato Accademico e ne assicura il coordinamento con il Consiglio di Amministrazione;
    • assicura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione in materia didattica e scientifica;
    • formula proposte e riferisce al Consiglio di Amministrazione sull'attività didattica e scientifica dell'Università;
    • fissa direttive organizzative generali per assicurare l'efficienza delle strutture didattiche e scientifiche;
    • adotta, in caso di necessità e di urgenza, gli atti di competenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione salvo ratifica nella prima seduta immediatamente successiva;
    • esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle disposizioni di legge, dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Università.
    • Il Rettore presiede il consiglio di Facoltà nel caso sia attivata una sola Facoltà.
  • 12.3 Il Rettore può conferire ad uno o pi ù professori ordinari l'incarico di seguire particolari aspetti della gestione dell'Università rientranti nelle sue competenze e può conferire ad essi la qualifica di Pro-Rettore.
  • 12.4 Il Rettore può, in caso di assenza o impedimento, farsi sostituire con delega da un Pro-Rettore o da altro professore ordinario dell'Università nell'espletamento delle funzioni di sua competenza.
  • 12.5 Il Rettore può costituire commissioni e comitati con compiti consultivi, istruttori e gestionali nelle materie di sua competenza.

Art. 13 - Senato Accademico - Composizione e competenze

  • 13.1 Il Senato Accademico è composto dal Rettore che lo presiede e dal Preside di Facoltà. Alle sedute del Senato Accademico partecipa, con diritto di voto consultivo, il Direttore Amministrativo dell'Università con funzioni di Segretario dello stesso Senato.
  • 13.2 Il Senato Accademico adotta un proprio regolamento interno di funzionamento. In particolare compete al Senato Accademico:
    • proporre al Consiglio di Amministrazione le variazioni statutarie relative all'ordinamento didattico;
    • deliberare il Regolamento didattico di Ateneo e le eventuali variazioni;
    • proporre al Consiglio di Amministrazione l'attivazione, modificazione e disattivazione delle strutture didattiche;
    • formulare proposte ed esprimere pareri al Consiglio di Amministrazione sui programmi di sviluppo dei Corsi di studio dell'Università;
    • stabilire gli indirizzi dell'attività di ricerca;
    • proporre le chiamate di prima e seconda fascia;
    • deliberare le modalità di ammissione degli studenti, su proposta dei Consigli di Facoltà.

Capo III - Struttura e organizzazione dell'Università

Art. 14 - Strutture didattiche, di ricerca ed amministrative.

  • 14.1 Appartengono alle strutture didattiche dell'Università:
    • Le Facoltà;
    • I corsi di studio articolati in Corsi di Laurea, Corsi di laurea specialistica, Corsi di Specializzazione e Dottorati di Ricerca;
    • Le altre strutture istituite e regolamentate dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico.
  • 14.2 Le attività di ciascuna struttura didattica possono essere disciplinate dal relativo Regolamento, purchè non in contrasto con le norme del Regolamento Didattico d'Ateneo.
  • 4.3 Le Facoltà ed i Corsi di studio sono individuati nel RdA.

Art. 15 - Le Facoltà

  • 15.1 Alle Facoltà competono, secondo quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo, le decisioni in merito all'organizzazione delle attività didattiche per il conseguimento dei titoli rilasciati dall'Università.
  • 15.2 Alle Facoltà competono, inoltre, l'organizzazione delle altre attività didattiche previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
  • 15.3 All'interno della Facoltà possono essere attivate le Classi di Corsi di studio, quali raggruppamenti di corsi di studio ai sensi del D.M./99., n. 509. Le Classi di Corsi di studio sono rette dal Consiglio di classe che opera per il coordinamento delle attività didattiche relative ai corsi di studio attivati al suo interno. Funzioni, composizione e funzionamento del Consiglio di classe sono disciplinati dal Regolamento didattico di Classe.
  • 15.4 Sono organi della Facoltà:
    • il Consiglio di Facoltà;
    • il Preside.
  • 15.5 Il consiglio di Facoltà è composta da professori di ruolo e fuori ruolo di prima e seconda fascia e da un rappresentante dei ricercatori.
  • 15.6 Il funzionamento del consiglio di facoltà è definito dal regolamento di Facoltà.
  • 15.7 Il Consiglio di Facoltà:
    • Programma e organizza le attività didattiche in conformità alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico;
    • Approva il Regolamento didattico di Facoltà e lo sottopone al Senato Accademico per la relativa deliberazione;
    • Propone i criteri di ammissione ai corsi di studio;
    • Propone l'attivazione degli insegnamenti e la copertura degli stessi;
    • Esercita tutte le altre funzioni ed attribuzioni previste dall'Ordinamento universitario, nel rispetto delle competenze degli altri organi previsti dal presente statuto;
    • Elegge, nel caso di attivazione di più Facoltà, il Preside;
    • Organizza le modalità di verifica del profitto degli studenti;

Art. 16 - Preside di Facoltà

  • 16.1 Il Preside di Facoltà, è eletto dal Consiglio di Facoltà e nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica un triennio e può essere confermato.
  • 16.2 Il Preside:
    • rappresenta la Facoltà, ne promuove e coordina l'attività, sovrintende al regolare funzionamento della stessa e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Facoltà;
    • convoca e presiede il Consiglio di Facoltà;
    • assicura il regolare svolgimento delle attività didattiche della Facoltà;
    • è membro di diritto del Senato Accademico;
    • esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono in base alle norme di legge, di Statuto e di regolamento.

Art. 17 - Ricerca

  • 17.1 L'Università promuove lo sviluppo della ricerca applicata e dell'innovazione tecnologica e organizzativa, oltre che della ricerca scientifica di base.
  • 17.2 L'Università può collaborare con Università italiane e straniere nonché con Organismi nazionali ed internazionali per la definizione e la realizzazione di progetti di ricerca e formazione.
  • 17.3 Le attività di ricerca sono effettuate nell'ambito dei Dipartimenti, disciplinati da propri regolamenti.

Art. 18 - Strutture amministrative

  • 18.1 L'organizzazione della struttura amministrativa è determinata dal Consiglio di Amministrazione.
  • 18.2 Alla direzione della struttura amministrativa è preposto il Direttore Amministrativo. L'incarico di Direttore Amministrativo è attribuito a persona nominata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente.
  • 18.3 Il contratto, stipulato ai sensi del precedente comma, definisce i diritti ed i doveri del Direttore Amministrativo ed il relativo trattamento economico.

Capo IV Organi di verifica

Art. 19 - Organi di verifica

  • 19.1 Sono Organi di verifica il Nucleo di Valutazione di Ateneo, il Collegio dei Revisori dei conti ed il Comitato Didattico.

Art. 20 - Nucleo di Valutazione di Ateneo

  • 20.1 L'Università adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio: le funzioni di valutazione sono svolte dal Nucleo di Valutazione.
  • 20.2 L'Università assicura al Nucleo l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
  • 20.3 L'organizzazione, la composizione, le funzioni ed il funzionamento del Nucleo di Valutazione di Ateneo sono stabiliti dalle norme vigenti.
  • 20.4 Il Nucleo di Valutazione di Ateneo è nominato dal Consiglio di Amministrazione al quale riferisce con relazione annuale.

Art. 21 - Collegio dei revisori dei conti

  • 21.1 Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti scelti prevalentemente tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili.
  • 21.2 Le procedure di nomina ed il funzionamento del Collegio dei revisori dei conti sono definite nel Regolamento per l'amministrazione e la contabilità deliberato dal Consiglio d'Amministrazione.

Art. 22 - Comitato Didattico

  • 22.1 Il Comitato didattico è composto, secondo norme fissate dal regolamento amministrativo, da una rappresentanza paritetica di docenti designati dalla Facoltà e da studenti ed è coordinato dal Rettore o da un suo delegato.
  • 22.2 Possono far parte del Comitato anche esperti esterni.
  • 22.3 Il Comitato è preposto alla verifica delle attività didattiche, di orientamento e tutorato e, su richiesta del Consiglio di Facoltà, propone iniziative specifiche finalizzate al miglioramento della didattica.
  • 22.4 Il Comitato esprime pareri al Consiglio di Facoltà, circa le disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza tra crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati.
  • 22.5 Il Comitato, nella sola componente dei docenti, certifica il materiale didattico nonché i servizi erogati dall'Università.

Capo V - Professori, ricercatori, personale tecnico-amministrativo

Art. 23 - Insegnamenti e attività didattica

  • 23.1 Gli insegnamenti sono impartiti da professori e ricercatori di ruolo e da professori con contratti di diritto privato.
  • 23.2 I contratti possono essere stipulati con docenti e ricercatori di altre Università, anche straniere, e con studiosi ed esperti di comprovata qualificazione professionale e scientifica anche di cittadinanza straniera ed estranei al corpo accademico.
  • 23.3 I contratti di cui al presente articolo, sono rinnovabili; configurano rapporti di lavoro autonomo libero professionale e pertanto non danno luogo agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti per i lavoratori dipendenti, nè danno diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università.
  • 23.4 Da tali contratti deve risultare:
    1. la espressa volontà delle parti di escludere qualsiasi potere gerarchico da parte delle istituzioni nei confronti del docente;
    2. l'autonomia didattica del docente;
    3. la predeterminazione consensuale dell'orario di lavoro;
    4. la fissazione della durata del contratto correlata al termine dell'attività didattica, compresi gli esami;
    5. la determinazione di un compenso globale per l'intera prestazione pattuita;
    6. la facoltà dei docenti di svolgere altre attività a favore di terzi.

Art. 24 - Professori e ricercatori: nomina, organico e trattamento economico e giuridico

  • 24.1 I professori e i ricercatori di ruolo sono nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta delle Facoltà interessate e secondo le procedure per il reclutamento ed il trasferimento dei docenti e dei ricercatori definiti dalla normativa in materia universitaria.
  • 24.2 Ai professori e ai ricercatori di ruolo dell'Università è assicurato stato giuridico, trattamento economico e di quiescenza non inferiore a quello previsto per i professori e i ricercatori di ruolo delle Università statali.

Art. 25 - Contratti a tempo determinato

  • 25.1 Per esigenze didattiche e di ricerca e per favorire la formazione e il perfezionamento dei giovani docenti l'Università può stipulare contratti a tempo determinato con studiosi ed esperti di comprovata qualificazione professionale e scientifica anche di cittadinanza straniera e con giovani dottori di ricerca o in possesso di analoga preparazione. Tali contratti di diritto privato sono rinnovabili e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università.

Art. 26 - Personale tecnico-amministrativo

  • 26.1 L'organizzazione del personale tecnico-amministrativo nel suo complesso è determinata dal Consiglio di Amministrazione che provvede anche alla nomina dei dirigenti.
  • 26.2 Il rapporto di lavoro del personale tecnico-amministrativo è disciplinato da apposito regolamento e dai contratti di lavoro aziendali di diritto privato.

Capo VI - Studenti

Art. 27 - Ammissione

  • 27.1 Il Senato Accademico, su proposta del Consiglio di Facoltà, determina le modalità di ammissione idonee ad accertare le attitudini e la preparazione dei candidati.

Art. 28 - Attività di orientamento e tutorato

  • 28.1 L'Università promuove e realizza iniziative e servizi per l'orientamento e l'attività di tutorato, secondo quanto previsto dal Regolamento didattico.

Art. 29 - Diritto allo studio

  • 29.1 L'Università, nell'ambito della propria autonomia e delle proprie competenze, adotta i provvedimenti necessari per assicurare la realizzazione del diritto allo studio. S'impegna specificatamente a favorire quanto consenta di migliorare la formazione culturale degli studenti ed il loro inserimento nel mondo del lavoro, anche avvalendosi di strutture esterne comunque riconducibili all'Università e dalla stessa controllate. Con lo stesso scopo può integrare le proprie strutture funzionali anche attraverso società controllate e/o con convenzioni con altre istituzioni.

Art. 30 - Il contratto con lo studente

  • 30.1 L'Università, al momento dell'iscrizione, stipula con lo studente un contratto nel quale sono fissati i servizi didattici ed amministrativi, le modalità di accesso agli stessi, le tasse ed i contributi, le modalità di risoluzione del rapporto contrattuale e la garanzia, per lo studente, del completamento del proprio percorso formativo.

Art. 31 - Carta dei servizi

  • 31.1 La carta dei servizi, stabilita dall'art.4 del Decreto Ministeriale 17 Aprile 2003, ha la finalità di informare lo studente sull'offerta formativa dell'Università. 30.2 In particolare la carta comprende tutte le informazioni relative:
    • ai diritti e doveri degli studenti;
    • alle attività didattiche;
    • alle modalità di accesso e di erogazione dei servizi;
    • alle soluzioni tecniche fornite.

Capo VII - Norme transitorie e finali

Art. 32 - Facoltà e Presidi

  • 32.1 In caso di attivazione di una sola Facoltà le funzioni di Preside della Facoltà sono svolte dal Rettore.

Art. 33 - Prima applicazione

  • 33.1 In sede di prima applicazione del presente Statuto, e per un periodo non superiore a mesi 12, le funzioni del Senato Accademico sono svolte dal Consiglio di Amministrazione integrato da tre Docenti universitari, tra i quali viene individuata il Rettore.

Art. 34. - Devoluzione del patrimonio

  • 34.1 Qualora l'Università TEL.M.A. dovesse, per qualsiasi motivo, cessare l'attività o essere privata della personalità giuridica o dell'autonomia, il suo patrimonio sarà devoluto al Consorzio TEL.M.A.

Art. 35 - Entrata in vigore

  • 35.1 Il presente Statuto entra in vigore, previa approvazione del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai sensi del decreto ministeriale 17 aprile 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2003, a decorrere dalla data di pubblicazione della Gazzetta Ufficiale.
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